Statuto

COSTITUZIONE E SCOPI

 

Art. 1°

E' costituita con sede a Napoli una Associazione senza scopo di lucro denominata "Gruppo Cinofilo Partenopeo", avente la propria giurisdizione sul territorio della provincia di Napoli.

Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze canine pure per potenziare l'allevamento ai fini zootecnici e sportivi. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

 

Art. 2°

Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione:

 

a) ha lo scopo di valorizzare le razze canine mediante manifestazioni, convegni ed altre iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico. Fornisce all'ENCI supporto locale in ambito provinciale e subprovinciale;

 

b) è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI;

 

c) organizza esposizioni e prove di lavoro direttamente o in collaborazione con l'ENCI e con le società cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva e il riconoscimento dell'ENCI nel quadro e con le discipline da questo stabilite.

 

Art. 3°

Possono associarsi al detto Gruppo Cinofilo tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità, purchè residenti nella giurisdizione territoriale sulla quale l'Associazione svolge la propria azione, che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento dell'allevamento italiano delle razze canine e la cui domanda di associazione presentata nei modi previsti dal presente statuto sia accettata dal Consiglio.

 

Art. 4°

I Soci si dividono in Soci ordinari e Soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione e in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all'attività del sodalizio.

Tutti i Soci maggiorenni dispongono del diritto di voto per la approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Gruppo Cinofilo Partenopeo.

 

Art. 5°

Per far parte in qualità di Socio dell’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due Soci presentatori e indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e la disciplina relativa nonchè ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea.

 

Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

 

Le domande di ammissione a Socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

 

Art. 6°

L'Assemblea generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione che sarà valida sino a quando non verrà sostituita da altra deliberazione successiva, la misura delle quote annuali dovute all'Associazione dai Soci.

 

Art. 7°

L'iscrizione a Socio vale per l'anno sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre, fatto salvo il diritto di presentare formali dimissioni a mezzo lettera raccomandata.

 

Art. 8°

La qualità di Socio si perde:

 

1) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7°;

 

2) per espulsione deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio;

 

3) se entro il termine perentorio di 90 giorni dall'inizio dell'anno sociale non provvede al pagamento della propria quota annuale associativa; in tal caso l'inadempiente deve considerarsi automaticamente decaduto dalla qualità di socio del Gruppo Cinofilo.

 

Chi, per qualsiasi causa cessa dalla qualità di Socio, perde ogni diritto relativo; ma non è esonerato dagli impegni assunti.

 

Art. 9°

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso.

 

Art. 10°

Sono organi dell'Associazione:

 

a) l'Assemblea dei Soci;

 

b) il Consiglio Direttivo composto dai Consiglieri eletti;

 

c) il Presidente;

 

d) il Comitato dei Probiviri;

 

e) il Collegio Sindacale;

 

f) può essere previsto un Comitato Tecnico con funzione puramente consultiva.

 

Art. 11°

L'Assemblea Generale è composta dai Soci in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso.

 

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni Socio sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.

 

Le deleghe devono essere depositate dal Socio cui sono state intestate prima che l'assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito che un Socio delegato possa conferire le proprie deleghe a un altro.

 

Art. 12°

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei Soci si pronunzia a maggioranza di voti: in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

 

Art. 13°

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in Napoli entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.

 

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o la almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

 

La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio ai Soci per posta degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione.

 

Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

 

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, la metà più uno dei Soci ordinari e sostenitori.

 

Trascorsa una ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

 

Art. 14°

L'Assemblea ha il compito di deliberare:

 

a) sul programma generale dell'Associazione;

 

b) sull'elezione delle cariche sociali;

 

c) sui rendiconti morali e finanziari;

 

d) sulle modifiche dello Statuto;

 

e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci prevista nell'art. 4°;

 

f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di un altro organo sociale.

 

Spetta inoltre all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i Probiviri e i Sindaci effettivi e supplenti.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 15°

Il Consiglio Direttivo è composto da sette o più consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni solari.

 

Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione.

 

I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.

 

Se venisse a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro tre mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei Soci per la nuova elezione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 16°

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina esposizioni e prove, sovrintende al lavoro degli uffici, qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale stabilendone le mansioni e le remunerazioni ecc.

 

Art. 17°

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente, del vice Presidente dell'Associazione, del Segretario ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il vice Presidente devono essere eletti tra i Consiglieri; il Segretario ed il cassiere possono non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorchè ricevono una remunerazione per il loro lavoro.

 

Art. 18°

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritengono opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente oppure qualora anche questi mancasse il Consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive saranno ritenuti dimissionari e come tali potranno essere sostituiti.

 

IL PRESIDENTE

 

Art. 19°

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

 

Provvede a quanto si addice all'osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

 

In caso di urgenza può agire coi poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

 

L’Associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:

 

- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;

 

- di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.

 

Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario, anche non Consigliere, purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

 

Art. 20°

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

 

a) dai beni mobili;

 

b) dalle somme accantonate;

 

c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

 

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

 

a) dalle quote annuali versate dai Soci;

 

b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;

 

c) dalle attività di gestione;

 

d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

 

In caso di scioglimento del Gruppo Cinofilo il patrimonio deve essere destinato a finalità di utilità generale.

 

Art. 21°

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea dei Soci con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio Consuntivo, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci, va trasmesso in copia all'ENCI.

 

COLLEGIO SINDACALE

 

Art. 22°

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

 

I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio alle quali debbono essere invitati.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Art. 23°

Il Collegio dei probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci che non ricoprono già cariche di Consiglieri, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

 

Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche.

 

NORME DISCIPLINARI

 

Art. 24°

Ogni Socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'Associazione "Gruppo Cinofilo Partenopeo" nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell'ENCI.

 

La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell'Associazione "Gruppo Cinofilo Partenopeo" sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

 

L'Associazione "Gruppo Cinofilo Partenopeo" ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

 

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottato a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo di aver contestato all'interessato l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo di aver sentito il Presidente dell'Associazione.

 

In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà in via provvisoria sospendere direttamente un Socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio procede all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri.

 

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio dell'Associazione sono i seguenti:

 

censura,;

 

sospensione temporanea fino ad un massimo di 3 anni.

 

In caso di particolare gravità che comporti l'espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei Soci che si pronuncerà in via definitiva. I provvedimenti disciplinari presi dall'ENCI a carico di un proprio Socio che sia iscritto all'Associazione saranno adottati anche da questa.

 

VARIE

 

Art. 25°

Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.

 

Art. 26°

Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

 

Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

 

Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

 

Art. 27°

L’Associazione Gruppo Cinofilo Partenopeo riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

 

Art. 28°

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge e ai principi generali di diritto.